Stadio
Regolamento dello stadio
Regolamento dello Stadio
F.C. BASSANO 1903 S.S.D.
Art. 19 ter, comma terzo, lettera c) del DM 06/06/2005
Art. 1 septies del DL 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003
PREMESSA
• Per “stadio” si intende l’intera struttura/impianto incluse le aree di proprietà, le aree di pertinenza, compresa l'area riservata esterna, occupate o utilizzate dal club;
• per “club” si intende l’organizzatore dell’evento;
• per “evento” si intende ogni manifestazione ufficiale organizzata dal club professionistico, che ha luogo nello stadio.
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
ACCESSO E PERMANENZA ALLO STADIO
1. L’accesso e la permanenza nello stadio in occasione dell’evento comporta l’accettazione del presente regolamento. Il rispetto del presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionisti, dal club e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenzadello spettatore nello stadio. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamentodall’impianto del contravventore e l’applicazione da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente (da100 a 500 euro). Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del Regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgonomanifestazioni Sportive (DASPO). (ART. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003).
2. L’accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d’accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell’evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.
3. Per l’accesso all’impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma, anche specifica, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. (L 4 marzo 2007 n.41 art. 1)
4. L’accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell’Articolo 9 del Decreto 8-2-2007 , coordinato con legge 4-4-2007.
5. L’ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l’utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e succ modif.)
6. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, ed inoltre non potrà spostarsi in altro settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal club o dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
7. Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l’ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi, e l’accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.
8. L’Autorità di Pubblica Sicurezza presente e gli steward, anche a mezzo di metal detector, avranno il diritto di effettuare controlli sia personali che all’interno di borse e/o contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati ad impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, pericolose, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.
9. Il titolo di accesso dà diritto ad assistere all'evento. Chi intente uscire dallo stadio prima del termine dell'incontro non potrà farvi rientro.
ANNULLAMENTO O SPOSTAMENTO DELL'EVENTO
10. Data e ora dell’evento potranno essere modificate per disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club.
11. In caso di evento posposto o annullato, l’eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest’ultimo. Il club in tal caso non avrà nessun altro obbligo oltre al rimborso o la sostituzione del biglietto, che potrà aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.
DIVIETI
È severamente vietato:
12. introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, bevande alcoliche, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, ombrelli, pietre, caschi da motociclista, ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto; (legge 401/89 e succ. modif.)
13. introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal club e/o in violazione delle modalità introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono, tamburo – Determinazione Osservatorio n.14/2007 dell’8.3.2007). Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, apposita istanza alla società che organizza l’incontro. Il parere del GOS sarà decisivo per l’accettazione o meno;
14. organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal GOS su richiesta del club;
15. introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;
16. esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
17. esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta, che ostacoli la visibilità della segnaletica di emergenza o che comunque sia d'ostacolo alle vie di fuga; (Determina 14/07 osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive)
18. introdurre (eccetto persone autorizzate) attrezzature in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti l’evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club;
19. arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio; (L 401/89 art. 6 bis comma 2)
20. danneggiare o manomettere in qualsiasi modo le strutture, infrastrutture e servizi dello stadio;
21. sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, ostruire vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale ed ogni altra via di fuga; (art 1 quinques L 88 24 aprile 2003)
22. accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
23. incitare, inneggiare o indurre alla violenza nel corso dell'evento, nonché tenere comportamenti minacciosi, violenti o linguaggi ingiuriosi;
24. ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui i reati indicati nell’art. 6 comma I della legge 13 dicembre 1989 n°401, e successive modificazioni, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché al lancio di materiale pericoloso;
25. entrare nell'area di gioco o nelle zone chiuse agli spettatori;
26. distribuire gratuitamente o a pagamento qualsiasi tipologia di materiale senza il permesso scritto del club;
27. introdurre altri oggetti identificati dagli steward, dal personale del club, o da altre persone autorizzate, che possano pregiudicare la sicurezza e/o la reputazione del club;
28. accedere allo stadio con animali domestici e/o esotici.
AVVERTENZE E DISPOSIZIONI DI LEGGE
29. Reati penali.
Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l’arresto e la reclusione si richiamano i reati indicati nell’articolo 6,comma I, della legge 13 dicembre 1989 n° 401, e successive modificazioni ed, in particolare:
• ostentare simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi;
• effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;
• lanciare oggetti;
• incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.
30. Motivi di interdizione all’accesso e/o di espulsione dallo Stadio e/o di denuncia. L’Autorità di Pubblica Sicurezza o gli steward potranno limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle norme si cui sopra. Ciò può portare al ritiro, senza rimborso, dell'abbonamento o del titolo di accesso, o ad altre azioni che il club si riserva di prendere nel futuro.
31. Chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminali, nello stadio, nell’area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all’Autorità e potrà essere passibile di diffida all’accesso dello stadio per tutti i futuri eventi.
32. Chiunque impedisca agli steward (riconoscibili da indumenti ad alta visibilità e/o tesserino di riconoscimento) il regolare svolgimento delle loro mansioni, o usi loro violenza o minaccia, sarà punito ai sensi degli artt. 336 e 337 C.P.
33. Durante la permanenza nello stadio gli spettatori devono seguire INDEROGABILMENTE le indicazioni del personale del club, degli steward e delle Forze di Polizia. Il mancato rispetto delle istruzioni può essere sanzionato con l'espulsione dallo stadio e secondo le norme vigenti.
34. Chi acquisti titoli di accesso per settori diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza provocando situazioni pericolose, potrà essere fatto allontanare da tale settore.
35. Gestione delle emergenze.
In caso di necessità rivolgersi agli steward, (identificabili dalla casacca ad alta visibilità), individuando l'addetto più vicino al posto occupato. In caso di emergenza attenersi alle indicazioni dello speaker, degli steward, delle FF.OO., dei VV.FF. e della C.R.I.
36. Accesso tesserati.
Ai titolari di tessere speciali per l'ingresso allo stadio, emesse a vario titolo, all'inizio di ciascuna Stagione Sportiva, da Enti competenti (CONI, Federazioni Sportive, AIA, ecc) sarà consentito l'accesso solo ed esclusivamente previa richiesta di accreditamento al club, secondo le modalità previste dallo stesso.
37. Piazzali. Il piazzale all'interno dello stadio, il parcheggio atleti ed in generale le aree all'interno dello stadio devono essere liberati da ogni tipo di veicolo non autorizzato entro le quattro ore antecedenti l'inizio dell'evento. Qualora tali veicoli siano ancora presenti all'interno dello stadio, saranno rimossi tramite carro attrezzi e le spese saranno interamente a carico del conducente o del proprietario del veicolo.
38. Biglietteria.
La biglietteria chiuderà all'inizio del secondo tempo. L'accesso all'evento nel secondo tempo è consentito solo ed esclusivamente a persone già in possesso di un titolo di accesso valido. In alcune circostanze, la chiusura delle biglietterie potrà essere anticipata.
39. Coreografie.
L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione (anche stagionale) per l'esposizione di materiale coreografico dovrà essere inoltrata al club almeno 7 giorni prima della gara (indicazioni sul contenuto obbligatorio dell'istanza e sulla procedura di ottenimento del “nulla osta” sono disponibili presso la sede del club). Il materiale coreografico autorizzato dovrà essere introdotto nello stadio almeno mezz'ora prima dell'apertura dei cancelli al pubblico. Dopo l'apertura dei cancelli al pubblico non sarà consentito l'accesso di alcun materiale coreografico ancorché autorizzato. Gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente dove indicato dal personale del club o dagli steward. Le coreografie autorizzate dovranno terminare prima dell'inizio della gara. L’esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l’immediata rimozione ed allontanamento dallo stadio del/dei trasgressori cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto d’accesso agli impianti sportivi. Potrà anche essere revocata l’autorizzazione all’esposizione del Gruppo d’appartenenza. Al termine della gara esaurito il deflusso del pubblico il materiale coreografico autorizzato dovrà essere rimosso ed ove prescritto ripresentato integralmente presso il varco indicato.
40. Videosorveglianza e trattamento dei dati.
Lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini, posizionato sia all’interno che all’esterno dell’impianto. La registrazione è effettuata dall’apertura fino alla chiusura dello stadio ed in occasione dell’eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l’adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Nazionale Professionisti e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005, dal club, come sopra indicato, Titolare del trattamento.
Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti ad uscite di nuove leggi e/o decreti, o regolamenti dettati anche dalle Leghe Professionisti, su richiesta delle Autorità competenti o regole anche emanate dal club. Il regolamento sarà comunque esposto presso le biglietterie e gli accessi all'impianto sportivo.