Iniziative - 30 ago 2024
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Il presente documento, predisposto da FC Bassano Società Sportiva
Dilettantistica a Responsabilità Limitata, e approvato e adottato dal
Consiglio di Amministrazione, in conformità al co. 2 dell’art. 16 del D.lgs.
39/2021 e delle Linee Guida pubblicate dalla F.I.G.C. il 31.08.2023, costituisce
il Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività sportiva (di seguito,
Modello).
Il Modello si compone come segue:
1. una sezione preliminare denominata “I. Inquadramento della Società”,
che contiene alcuni brevi cenni alle peculiari caratteristiche operative,
organizzative e societarie della Società;
2. una sezione denominata “II. Disposizioni generali” (artt. 1 - 3), con i
riferimenti normativi, i destinatari, l’ambito di applicazione, le finalità, lo
scopo del Modello e le definizioni rilevanti;
3. una sezione denominata “III. Regole di comportamento” (art. 4) in cui
vengono elencati diritti, doveri e obblighi dei destinatari del presente
Modello;
4. una sezione denominata “IV. Attuazione del Modello” (artt. 5 - 9), che
disciplina le condotte rilevanti ai fini del presente Modello, le procedure
di prevenzione, la figura del Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni, le modalità di segnalazione e le sanzioni disciplinari;
5. una sezione denominata “V. Entrata in vigore del Modello, Codice di
Condotta e Aggiornamento” (artt. 10 - 11), norma di chiusura con le
disposizioni finali relative all’entrata in vigore del presente Modello;
6. il Codice di Condotta, in allegato, che costituisce parte integrante del
presente Modello e la cui violazione comporta l’applicazione delle
sanzioni previste alla sezione IV.
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I. INQUADRAMENTO DELLA SOCIETÀ
1. FC Bassano Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (di
seguito, Società) è una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, con
sede in Via Piave, n. 115-117 – 36061 Bassano del Grappa (VI), C.F./P.IVA
02055280248.
La Società è affiliata alla F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio),
associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) istituito con L. 426/1942, “Legge
istitutiva del CONI", alla confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali
(FSN) e alle Discipline Sportive Associate (DSA), avente lo scopo di promuovere
e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspetti a essa connessi. Inoltre,
la F.I.G.C. è riconosciuta dall’Union des Associations Européennes de Football
(UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
2. La Società può essere amministrata, secondo lo Statuto, da un
Amministratore unico, da un Consiglio di Amministrazione composto da minimo
due e massimo nove membri, o da due o più amministratori con poteri disgiunti
o congiunti.
Attualmente, la Società è organizzata con i seguenti Organi sociali: Assemblea
dei soci, Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, presidente
e vicepresidente.
3. Per usufruire degli spazi della Società, per poter svolgere le sedute di
allenamento, partecipare alle competizioni, ufficiali e non, e frequentare le
riunioni tecniche e/o formative organizzate dalla Società è necessario tesserarsi
o, altresì, associarsi.
La Società ha attualmente tesserati sia maggiorenni che minorenni di sesso
maschile; offre i propri servizi al pubblico indistintamente, indipendentemente
dall’origine ed etnia, dal sesso, dalla religione e dalle condizioni psico-fisiche.
4. La Società ha in uso e gestione diverse strutture, in cui l’accesso è possibile
nelle fasce orarie previste per allenamenti, competizioni e riunioni tecniche e/o
formative.
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5. La Società esercita, come indicato nello Statuto, le seguenti attività, qui
sinteticamente riportate (si rinvia all’art. 2 dello Statuto per un’indicazione
integrale di quest’ultime):
a. l’attività di diffusione, formazione, aggiornamento, preparazione, avvio
e pratica delle attività sportive nell’ambito calcistico ed eventualmente
nelle discipline sportive definite dall'Organo amministrativo tra quelle
considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e
del R.N.A.S. tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e in conformità alle disposizioni della F.I.G.C., della L.N.D. e
degli eventuali altri enti di affiliazione, intese come mezzo di formazione
psico-fisica e morale degli associati e tesserati mediante la gestione di
ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica
della detta disciplina, sia in funzione della partecipazione ad attività
agonistiche sia quali attività non agonistiche e ludico-ricreative, anche
in pubblici eventi;
b. l’esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, e in
particolare l’introduzione, l’avviamento e la pratica delle attività sportive
e motorie, compresa l’attività didattica e formativa;
c. la promozione, la gestione e la formazione di squadre e di atleti per la
partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni, tornei,
esibizioni e simili, nazionali e internazionali, in base ai regolamenti dei
propri enti affilianti;
d. l’organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni sportive
dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali,
secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;
e. l’organizzazione e l’attuazione di programmi didattici finalizzati all’avvio,
all’aggiornamento e al perfezionamento della pratica sportiva; la
formazione e l’aggiornamento tecnico-sportivo degli atleti e delle altre
figure riconosciute dall’ordinamento sportivo;
f. lo sviluppo e il potenziamento della pratica sportiva dilettantistica,
favorendone la diffusione con ogni intervento e iniziativa utile allo scopo,
nonché il favorire l’informazione e lo sviluppo anche mediante la
realizzazione e/o gestione di strutture a tale scopo dedicate;
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g. l’organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive e spazi di
ogni tipo, sia al chiuso che all’aperto, atti alla pratica delle attività
sportive dilettantistiche nonché palestre, piscine, campi sportivi,
strutture polivalenti e similari, curandone anche gli aspetti collaterali
quali, a titolo esemplificativo, i servizi connessi, bar, ristoranti, strutture
ricettive e similari proprie o di terzi, spacci di prodotti sportivi all’interno
degli impianti, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti
pubblici e privati;
h. la gestione di rapporti di sponsorizzazione con i propri partner
commerciali, prestare servizi promo pubblicitari e/o cedere propri spazi
pubblicitari a titolo oneroso;
i. la prestazione di servizi sportivi anche a terzi o a società o enti che
gestiscono o organizzano impianti o attività sportive;
j. la promozione, l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni
sportive e ricreative, gare, tornei, corsi, workshop, stage e simili,
convegni, assemblee, spettacoli, feste, mostre, uscite, gite e viaggi
inerenti alle proprie finalità sportive anche in collaborazione con enti
pubblici e privati nonché la promozione di tutte quelle iniziative che
possano favorire la diffusione dello sport dilettantistico e della
socializzazione;
k. il sostegno, sia sul piano economico che organizzativo, degli altri enti
sportivi dilettantistici e dei soggetti che svolgono attività sportiva non
professionistica.
Nello svolgimento dell’attività sportiva, i tesserati sono affiancati da tecnici,
dirigenti e personale autorizzato che organizza e gestisce, autonomamente o
con il supporto dell’area dirigenziale, le diverse attività previste dal
regolamento interno della Società, dal regolamento F.I.G.C. e dai regolamenti
nazionali e internazionali.
II. DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Il presente Modello è redatto in conformità:
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- dell’art. 16 del D.lgs. 39/2021, che prevede la predisposizione e
l’adozione di Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva,
nonché Codici di Condotta conformi alle Linee Guida emanate dalla
Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di
promozione sportiva o Associazione benemerita di affiliazione, e in caso
di mancata applicazione prevede l’adozione di sanzioni da quest’ultime
previste. Tale norma si pone l’obiettivo di promuovere la parità di
genere, la tutela dei minori e il contrasto di ogni forma di violenza di
genere e di discriminazione;
- del D.lgs. 198/2006, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
finalizzato alla prevenzione di qualsiasi forma di molestia, della violenza
di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di
etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento
sessuale;
- dell’art. 33, co. 6, del D.lgs. 36/2021, che introduce disposizioni
specifiche per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei minori
che svolgono attività sportiva, compresa la lotta a ogni tipo di abuso e
di violenza e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani
sportivi;
- della delibera CONI n. 255 del 25 Luglio 2023, che conferma la
previsione di apposite Linee Guida e la creazione da parte di enti e
associazioni di modelli e codici di condotta a tutela dei fattori di rischio
elencati dal legislatore nazionale, individuando la figura del Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni e a tutela dei minori, che
istituisce "l'Osservatorio permanente CONI per le Politiche di
Safeguarding e che ha dottato i Principi Fondamentali per la prevenzione
e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione;
- de “Le Linee Guida FIGC” emanate dalla F.I.G.C. in data 31.8.2023 con
Comunicato Ufficiale n. 87/A, per la predisposizione, da parte delle
associazioni e società sportive, dei modelli organizzativi e di controllo
dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori che
disciplinano gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma
di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di
etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento
sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. 198/2006 sui tesserati,specie se minori d’età, e recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. 36/2021
e al D.lgs. 39/2021, nonché le disposizioni emanate dalla Giunta
Nazionale del CONI in materia;
- dell’art. 33 co. 7 Cost., introdotto dall'art. 1, comma 1, L. cost. 1/2023,
ai sensi del quale “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e
di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le
sue forme”.
ART. 2 – DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. I principi e le disposizioni del presente Modello si applicano:
a. all’Organo amministrativo attualmente in carica e a quello che potrà
essere nominato secondo lo Statuto, al presidente, al vicepresidente, ai
consiglieri, all’eventuale segretario e qualunque altro soggetto che
rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o
eserciti, anche di fatto, la gestione della Società;
b. a tutto il personale della Società, ivi compresi i lavoratori dipendenti (a
termine o a tempo parziale e i lavoratori a essi assimilati), i lavoratori
autonomi, i collaboratori, gli eventuali volontari e tirocinanti (retribuiti e
non retribuiti);
c. a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o
temporaneamente, instaurano con la Società rapporti e relazioni, o,
comunque, operano per perseguirne gli obiettivi;
d. ai consulenti esterni e in generale alle persone fisiche che intrattengono
o che vorranno intrattenere rapporti con la Società;
e. ai tesserati e ai soci;
f. ai genitori e tutori.
2. Il presente Modello viene elaborato tenendo conto delle caratteristiche
specifiche della Società, della sua struttura, nonché della sua natura e
dimensioni. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e dovrà
essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali
modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le
eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, della
UEFA, della FIFA e della F.I.G.C. in materia, le raccomandazioni
dell’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding, le
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eventuali modifiche o integrazioni apportate dalla F.I.G.C. alle relative Linee
Guida, le eventuali raccomandazioni della Commissione Federale F.I.G.C.
Responsabile delle Politiche di Safeguarding e le eventuali modifiche o
integrazioni apportate sul tema dal legislatore e dalla giurisprudenza.
Il Modello andrà altresì aggiornato qualora intervenissero modifiche nella
struttura della Società tali da richiederne un adeguamento.
3. Il presente Modello viene pubblicato sulla pagina web della Società
(www.fcbassano.it), in apposita sezione, facilmente consultabile dagli utenti, e
affisso nelle strutture in gestione alla medesima, oltre a darne comunicazione
verbale e digitale e/o cartacea ai destinatari.
L’adozione del Modello e del Codice di Condotta viene inoltre comunicata alla
Commissione Federale F.I.G.C. Responsabile delle Politiche di Safeguarding
alla PEC safeguarding@pec.figc.it.
ART. 3 – FINALITÀ E OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA SOCIETÀ
1. Con la predisposizione del presente Modello, la Società ha inteso assicurare:
- la tutela dei soci e dei tesserati, soprattutto se minori, e la prevenzione
dalle molestie, dalla violenza di genere e da ogni altra forma di
discriminazione;
- la consapevolezza dei tesserati e soci in ordine ai propri diritti, doveri,
obblighi, responsabilità e tutele;
- la promozione di un ambiente che garantisca la dignità, l’uguaglianza e
l’equità, valorizzi le diversità e tuteli l’integrità fisica e morale di tutti i
tesserati e soci, in generale, di tutti i soggetti che fanno parte a qualsiasi
titolo della Società;
- l’informazione di soci e dei tesserati, anche se minori, sulle misure e
procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e
discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la
segnalazione degli stessi;
- la realizzazione di un sistema organico di procedure e di attività di
controllo finalizzate a prevenire le situazioni di rischio, nonché a
determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società, la
motivata consapevolezza di poter incorrere, con comportamenti
personali rilevanti ai fini del presente Modello, in segnalazioni e sanzioni;
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- la sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di
tutti gli altri soggetti che a vario titolo collaborano o si interfacciano con
la stessa (clienti, fornitori, partner commerciali, collaboratori e
consulenti esterni), affinché tutti seguano, nell'espletamento delle
proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire ogni
rischio di commissione degli illeciti contemplati nel presente documento;
- l’individuazione e l’attuazione di adeguate misure, procedure e politiche
di safeguarding anche in conformità con le raccomandazioni della
Commissione Federale F.I.G.C. Responsabile delle Politiche di
Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie
nei confronti di soci e di tesserati, soprattutto se minori;
- la definizione di idonee misure di trasmissione delle informazioni al
Responsabile safeguarding, oltre che alla Commissione Federale F.I.G.C.
Responsabile delle Politiche di Safeguarding e alla Procura Federale, ove
competenti;
- la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di
fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi
funzione o titolo all’attività sportiva della Società nell’attuazione delle
misure, procedure e politiche di safeguarding, comprese quelle di
prevenzione.
2. Per raggiungere tali obiettivi è necessario adottare misure e procedure di
prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o
discriminazione, comunque consumata in ogni forma, commissiva, anche
omissiva, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso
messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di
intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.
3. Per le finalità del presente Modello e del relativo Codice di Condotta, si
definiscono come segue:
- “Modello”: indica il “Modello Organizzativo e di Controllo dell’attività
sportiva” secondo la normativa safeguarding;
- “Codice di Condotta”: indica il “Codice di Condotta a tutela dei minori e
per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra
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condizione di discriminazione” previsto dalle politiche e dalla normativa
safeguarding, e viene disciplinato nel dettaglio dagli artt. 10 ss. delle
Linee Guida FIGC;
- “Linee Guida FIGC”: indica le Linee Guida adottate dalla Federazione
Italiana Giuoco Calcio con Delibera del 31 agosto 2023 (Comunicato
Ufficiale 87/A) per la predisposizione, da parte delle società sportive, dei
Modelli Organizzativi e di Controllo dell’Attività sportiva e dei Codici di
Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista
dal D.lgs. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni
personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- “normativa safeguarding”: indica quanto inserito all’art. 1 del presente
Modello;
- “Responsabile safeguarding” o “Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni”: soggetto responsabile di vigilare sull’efficace
funzionamento e osservanza del Modello e del Codice di Condotta,
nonché prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e
discriminazione;
- “segnalazione”: comunicazione rivolta al Responsabile safeguarding
secondo le modalità previste dal presente Modello;
- “segnalante”: la persona fisica che effettua la segnalazione relativa a
comportamenti rilevanti rispetto alle finalità del presente Modello;
- “segnalato”: soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione delle
irregolarità, non conformità o comportamenti impropri oggetto della
segnalazione;
- “sistema di gestione delle segnalazioni": indica il canale di segnalazione
dei comportamenti lesivi, che garantisce la riservatezza delle
segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
- “vittimizzazione secondaria”: qualsiasi comportamento, atto od
omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere nei confronti
di coloro che abbiano, in buona fede: presentato una segnalazione;
manifestato l’intenzione di presentare una segnalazione; assistito o
sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una
segnalazione; reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia
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di abusi, violenze o discriminazioni; intrapreso qualsiasi altra azione o
iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
III. REGOLE DI COMPORTAMENTO
ART. 4 – DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI
1. Diritto fondamentale di ciascun partecipante alla comunità sportiva della
Società è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere
tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra
condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. 198/2006, indipendentemente
da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento
sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di
nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun partecipante, e in
particolare dei tesserati, costituisce un valore prevalente rispetto al risultato
sportivo. Tutti i tesserati hanno diritto a svolgere l’attività sportiva in un
ambiente consono e degno, e rispettoso dei diritti della personalità e della
salute.
Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto
a rispettare i predetti diritti.
2. La Società si impegna ad adottare e attuare misure organizzative, di
gestione e di controllo descritte nel presente Modello per assicurare l’effettività
dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare
riguardo alla tutela dei minori.
3. Il Codice di Condotta allegato, parte integrante del presente Modello,
disciplina all’art. 4 i Diritti, Doveri e Obblighi dei partecipanti, a vario titolo,
all’attività della Società suddividendo in particolare tra:
- Diritti, Doveri e Obblighi di tutti i soggetti destinatari del Modello e del
Codice di Condotta;
- Diritti, Doveri e Obblighi dei tesserati;
- Diritti, Doveri e Obblighi del personale tecnico, amministrativo e
direttivo, consulenti, collaboratori;
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- Diritti, Doveri e Obblighi degli atleti.
Si richiama integralmente tale articolo, e lo si riporta in forma abbreviata nel
presente Modello.
4. Nello specifico, tutti i soggetti destinatari del Modello e del Codice di
Condotta si impegnano a:
- rispettare il Modello e il Codice di Condotta allegato;
- rispettare i principi di lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di
ogni attività e tenere una condotta improntata al rispetto;
- impegnarsi nell’educazione, nella formazione e nello svolgimento di una
pratica sportiva sana, supportando gli altri partecipanti;
- divulgare, promuovere e favorire la piena consapevolezza di tutti i
partecipanti in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e
tutele;
- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti i tesserati, soci,
collaboratori, consulenti, e ogni altra persona qualsivoglia coinvolta
nell’attività della Società, indipendentemente dall’età, etnia, sesso,
disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento
sessuale o qualsiasi altra ragione, valorizzando le diversità;
- promuovere e favorire la collaborazione, la disciplina, la correttezza;
- garantire la sicurezza e la salute di tutti i partecipanti, impegnandosi a
creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi verbali, corporei
e/o fisici che risultino offensivi;
- non favorire, tollerare o partecipare in alcun modo a comportamenti
altrui che siano illegali, abusivi o violenti nei confronti di altri soggetti, o
che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;
- non sfruttare i minori per un tornaconto personale o economico e non
assumere nei loro confronti alcun atteggiamento che possa influire
negativamente sul loro sul loro sviluppo;
- non intrattenere con i minori relazioni di sfruttamento, maltrattamento
o abuso; ugualmente, non avere rapporti sessuali con soci e tesserati
minori d’età, evitando altresì qualsiasi forma di commento e
comportamento sessualmente allusivo;
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- non dimostrarsi accondiscendenti né acconsentire o favorire in alcun
modo giochi, frasi, scherzi, atteggiamenti con finalità o parvenza
sessualmente provocatoria o inappropriata;
- non attuare mai abusi fisici o comportamenti a questi assimilabili;
- non utilizzare i social media in maniera inappropriata;
- astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o
video di minori che partecipano alle attività della Società, se non
acquisendo le necessarie autorizzazioni;
- segnalare eventuali questioni relative alla sicurezza e al benessere psico-
fisico dei partecipanti a qualsiasi titolo alla Società rivolgendosi al
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- attenersi alle regole del Codice di Condotta, del Modello e dei
regolamenti interni della Società in tutte le fasi delle attività e in ogni
momento trascorso all’interno della struttura gestita dalla Società
stessa.
5. Tutti i tesserati della Società si impegnano a:
- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza e tenere una condotta
improntata al rispetto;
- astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche fisico e corporeo,
inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per
scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute di tutti i partecipanti alla comunità
sportiva;
- impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva
sana;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra
ambito personale e sportivo;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale dei minori che esercitano attività sportiva;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi;
- astenersi da comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o
aggressivi e intervenire in modo proattivo ove ne venissero a
conoscenza;
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- collaborare con gli altri nel contrasto e nella repressione di abusi,
violenze e discriminazioni;
- segnalare senza indugio al Responsabile safeguarding situazioni, anche
potenziali, che espongano sé o altri a timore, disagio, pericolo o danno
relativamente a condotte di abuso, violenza o discriminazione.
6. Il personale tecnico, amministrativo e direttivo, i consulenti, i collaboratori
e chiunque partecipa in qualità di staff all’attività della Società si impegna a:
- adottare un comportamento civile e antidiscriminatorio;
- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e
discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di
fiducia, potere o influenza;
- sostenere e agevolare sempre gli sforzi di tesserati e soci, promuovendo
così la cultura dell’impegno sportivo e del divertimento;
- trasmettere serenità, entusiasmo e passione verso l’attività sportiva;
- garantire il rispetto dei valori dello sport educando al ripudio di sostanze
o altri metodi vietati che possano alterare le prestazioni sportive dei
tesserati;
- dichiarare eventuali cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- promuovere un rapporto tra tesserati e soci improntato al rispetto e alla
collaborazione;
- aggiornarsi costantemente, prestando particolare attenzione
all’aggiornamento sul tema della tutela dei minori e sulle politiche di
safeguarding;
- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo e cyberbullismo tra
soci e/o tesserati, ascoltando le loro richieste, considerazioni e
necessità;
- adottare in ogni momento un comportamento rispettoso anche dei limiti
fisici e mentali altrui;
- garantire che le attività sportive concretamente svolte siano realmente
adatte alle capacità, all’età, alla maturità fisica ed emotiva,
all’esperienza e all’abilità degli stessi, in particolare per gli eventuali
minori;
- collaborare con gli altri componenti dello staff;
10
- garantire che la salute, la sicurezza e il benessere di soci e tesserati
costituiscano obiettivo primario;
- organizzare il lavoro, il luogo di lavoro e le attività in modo tale da
minimizzare i rischi di comportamenti scorretti, abusanti, dannosi e
discriminanti;
- promuovere il pieno sviluppo dei soci e tesserati, contribuendo alla loro
formazione e crescita armonica;
- promuovere e favorire l’effettiva partecipazione di tutti i soci e tesserati
all’attività sportiva;
- non infliggere punizioni o similari che possano essere ricondotti a un
abuso fisico;
- stringere e coltivare relazioni effettive con i genitori dei minori;
- evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti,
se non per il tempo strettamente necessario;
- astenersi altresì nell'intrattenere rapporti intimi e personali con i minori,
anche tramite social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con il socio e/o l’eventuale
tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o
disagio;
- evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi
possano già fare da soli;
- comunicare e condividere con il socio e il tesserato gli obiettivi educativi
e formativi dell’attività sportiva;
- accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati;
- evitare con tesserati e soci, in ogni caso, contatti fisici non necessari ai
fini del corretto svolgimento dell’attività sportiva;
- garantire che qualsiasi forma di assistenza “sanitaria” preveda modalità
in cui il tesserato o il socio possa continuare a indossare, a sua scelta,
vestiti tecnici e che possa svolgere autonomamente le misurazioni
eventualmente necessarie;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale
programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- assicurarsi di avere le competenze necessarie o collaborare con
professionisti;
11
- non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre
informazioni su soci e sui tesserati, in particolar modo sui minori o sulle
loro famiglie;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a
prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di
safeguarding e tutela minori;
- consultare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
7. Ciascun atleta si impegna a:
- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e
sostegno reciproco;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei
tecnici;
- comunicare le proprie aspirazioni;
- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o
disagio che riguardino sé o altri;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni
soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o
intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che
esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro
cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile safeguarding.
8. La Società informa tutti i partecipanti, a qualsiasi titolo e ruolo, dei rispettivi
diritti, doveri e obblighi, e favorisce la diffusione delle politiche di safeguarding
disposte dalla F.I.G.C., adotta misure e procedure per assicurare l’efficacia di
tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori ed
eventuali volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività e
partecipano alla comunità sportiva della Società.
10
Nello specifico, la Società adotta ogni misura necessaria per favorire il pieno
sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dei tesserati e soci, la loro
effettiva partecipazione all’attività sportiva nonché la loro piena
consapevolezza in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e
tutele.
9. La Società è consapevole che l’effettività e l’efficacia del Modello e del Codice
di Condotta allegato dipendono strettamente dalla collaborazione di tutte le
sue strutture organizzative, che a tal fine vengono adeguatamente informate
e coinvolte, per aumentare le probabilità di individuare e prevenire potenziali
comportamenti rilevanti ai fini del presente Modello e per rendere più efficiente
il sistema di prevenzione.
IV. ATTUAZIONE DEL MODELLO
ART. 5 – CONDOTTE RILEVANTI
1. Ai fini del presente Modello, nel rispetto dei riferimenti normativi riportati,
costituiscono comportamenti rilevanti:
- l’abuso psicologico: ovvero “qualunque atto indesiderato, tra cui la
mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o
qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità,
dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la
serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di
strumenti digitali”.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono abuso psicologico:
imprecare verso un tesserato/atleta, connotandolo come perdente e/o
incapace, umiliarlo o farlo sentire inadeguato, prendersene gioco o
incoraggiare altri tesserati a prendersene gioco; fare favoritismi tra
tesserati/atleti appartenenti a un medesimo contesto; minacciare o
maltrattare verbalmente un tesserato/atleta; ignorare, escludere e/o
non lodare sufficientemente un tesserato/atleta, criticarlo per l’aspetto
fisico, umiliarlo a causa delle sue prestazioni; agire con comportamenti
inappropriati e violenti nel contesto associativo, in panchina o sugli
spalti;
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- l’abuso fisico: ovvero “qualunque condotta consumata o tentata (tra cui
botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti),
che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o
indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche, o che
danneggi lo sviluppo psico-fisico del tesserato, soprattutto se minore,
tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono
anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una
migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il
somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere,
struttura e capacità fisica, oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati,
infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo,
illecito o arbitrario di strumenti sportivi”. In quest’ambito rientrano
anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di
sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.
Può, ad esempio, consistere nel colpire un tesserato perché disturba o
disattende le indicazioni date o nell’imporre il gioco aggressivo di
squadra e individuale, potenzialmente pericoloso per la salute dei
tesserati;
- la molestia sessuale: ovvero “qualunque atto o comportamento
indesiderato e non gradito di natura sessuale - sia esso verbale, non
verbale o fisico - che comporti una grave noia, fastidio o disturbo”. Tali
atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un
linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni
sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite
aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od
ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con
effetto intimidatorio, degradante o umiliante.
Costituisce molestia sessuale, ad esempio, fare commenti espliciti o
volgari sul corpo di un tesserato e/o fare battute sessuali che lo mettano
a disagio; toccare, abbracciare o baciare un tesserato senza il suo
consenso;
- l’abuso sessuale: ovvero “qualsiasi comportamento o condotta avente
connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non
desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato”.
Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere
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condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il
tesserato in condizioni e contesti non appropriati.
A titolo esemplificativo, consiste nel fotografare tesserati/atleti nudi
nell’ambiente dello spogliatoio o sotto la doccia, nell’effettuare commenti
erotici, osceni o di natura sessuale, nell’intraprendere una relazione
sessuale con un tesserato minorenne, o incapace di intendere o
incosciente o non completamente cosciente;
- la negligenza: ovvero “il mancato intervento di un dirigente, tecnico o
qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo
ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento,
o condotta, o atto di cui al presente Modello, omette di intervenire
causando un danno, permettendo che venga causato un danno o
creando un pericolo imminente di danno”. Può consistere anche nel
persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni
fisici e/o psicologici del tesserato; nella mancata supervisione del
tesserato, specie se minorenne, in occasione a titolo esemplificativo di
trasferte, viaggi e pernottamenti; nel non intervenire in caso di evidenti
segnali di disagio e malessere del tesserato, quali, a titolo
esemplificativo, disturbi nell’alimentazione o cambiamenti
comportamentali repentini; nel non fornire equipaggiamento/kit
adeguato a svolgere l’attività in sicurezza;
- l’incuria: ovvero “la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali
a livello fisico, medico, educativo ed emotivo del tesserato”.
L’incuria, ad esempio, può consistere nel non prestare le corrette e
necessarie cure mediche ai tesserati infortunati e nel non prestare il
necessario supporto psicologico e/o emotivo al tesserato che lo richiede
o che mostra segni di debolezza;
- l’abuso di matrice religiosa: ovvero “l’impedimento, il condizionamento
o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si
tratti di riti contrari al buon costume”.
Costituisce dunque condotta rilevante, ad esempio, l’isolare un tesserato
a causa della propria fede religiosa o costringerlo ad affrontare pregiudizi
per la propria fede; il costringere i tesserati a partecipare a pratiche
religiose che non condividono; il promettere ai tesserati successo
11
professionale o altro beneficio in cambio della loro rinuncia a
professare/praticare liberamente la propria fede religiosa; il negare a un
tesserato il diritto di indossare/esporre simboli rappresentativi della
propria fede religiosa, purché non si tratti di simboli contrari al buon
costume e fatte salve le specifiche regolamentazioni di gara; l’impedire
a un tesserato di esultare per un successo ringraziando il proprio dio; il
negare a un tesserato il diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa nei momenti liberi/di riposo da allenamenti; l’imporre
trattamenti e/o prestazioni sanitarie contrarie alla fede religiosa
praticata dal tesserato;
- il bullismo e/o, il cyberbullismo: definibile come “qualsiasi
comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più
soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social
network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia
ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con
lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato”. Possono
anche consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in
comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a
intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di
disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (exclusion), tra cui
umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico (body-shaming), minacce
verbali anche con toni violenti (flaming) anche in relazione alla
performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di
ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla
vittima (stalking e cyberstalking), offese con soprannomi denigratori o
parolacce (denigration), moleste effettuate tramite canali di
comunicazione con azioni, parole o comportamenti persistenti verso una
singola persona, volti a causare disagio emotivo e psichico
(harassment), l’assunzione dell’identità in rete di un’altra persona mirata
a danneggiare la vittima e la sua reputazione, compiendo azioni lesive a
suo nome e sottraendo informazioni riservate al network di amici della
stessa (impersonation), pubblicazione o diffusione di immagini o video a
contenuto sessualmente esplicito (revenge porn e sexting). la
pubblicazione o diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente
10
esplicito, senza il consenso della persona ivi rappresentata (revenge
porn);
- i comportamenti discriminatori: ovvero “qualsiasi comportamento
finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia,
colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico,
prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali,
disabilità, età o orientamento sessuale”
Consistono, in via non esaustiva, nell’usare epiteti razzisti contro
tesserati di colore o di altre etnie; nel negare alle tesserate (atlete e
non) pari opportunità o trattamento rispetto ai tesserati attraverso, ad
esempio, limitazioni di accesso agli impianti sportivi e preclusione di
partecipazione ad attività sportive e/o funzioni della Società; in insulti e
cori razzisti rivolti a tesserati di fede diversa e insulti o attacchi contro
tesserati sulla base del loro orientamento sessuale.
2. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità,
di persona e/o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi,
e-mail, social network e blog.
3. Il presente elenco, inoltre, non costituisce necessariamente un riferimento
esaustivo per la Società, che potrà esaminare specificamente la singola
condotta eventualmente verificatasi al fine di valutarne la lesività in riferimento
al presente Modello.
ART. 6 – PREVENZIONE
1. Per ciascuna condotta rilevante individuata e descritta al precedente art. 5,
la Società valuta il proprio grado di esposizione al rischio prendendo in
considerazione sia la probabilità di accadimento che il potenziale impatto.
La valutazione della probabilità di accadimento viene effettuata secondo i
seguenti criteri:
- la frequenza delle situazioni specifiche in cui le condotte potrebbero
verificarsi;
- gli eventuali precedenti che si sono già riscontrati nel contesto della
Società o in altre organizzazioni sportive o in letteratura;- la presenza di soggetti già coinvolti in eventi simili anche in altre
organizzazioni.
Per la valutazione dell’impatto si tengono in considerazione i seguenti elementi,
a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- la natura delle possibili conseguenze della condotta;
- il numero di persone coinvolte al verificarsi della condotta vietata;
- la possibilità di intervento prima dell’accadimento dell’evento;
- la minore età, condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima;
- la prevedibilità delle conseguenze.
2. La Società adotta le seguenti misure organizzative e di gestione idonee a
prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole del presente
Modello da parte di qualunque soggetto che agisca per l’ente.
a. Autodichiarazione relativa all’assenza di condanne e precedenti
penali e iter di selezione del personale
I soggetti che entrano in contatto con soci e tesserati, soprattutto se minori,
devono presentare al Responsabile safeguarding di cui all’art. 7, entro e non
oltre quattro mesi dall’adozione del presente Modello, un’autodichiarazione
scritta, avente valore contrattuale con la Società, con la quale si autocertifica
di non aver riportato alcuna condanna né di avere procedimenti pendenti in
corso relativamente a reati ricompresi fra quelli previsti agli artt. 600-bis, 600-
ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-
ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale, o
reati che, in qualche modo, possano essere rilevanti per natura, finalità,
oggetto agli obiettivi del presente Modello.
La mancata produzione della documentazione richiesta nei termini ivi previsti
comporta la sanzione del richiamo scritto che, se disatteso entro ulteriori
quindici giorni, sarà seguito dalla interruzione immediata di qualsiasi rapporto
tra la Società e il soggetto inadempiente.
Le autodichiarazioni prodotte verranno conservate in un luogo chiuso a chiave
e non accessibile presso la sede della Società e potranno essere nuovamente
richieste dal Responsabile safeguarding ogni quattro stagioni sportive per
aggiornare la situazione precedente o ogni qualvolta venga ritenuto necessario
10
dal predetto Responsabile. Il Responsabile, in caso ritenga necessari ulteriori
accertamenti, potrà richiedere al soggetto interessato la produzione del
certificato del casellario e dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della
Repubblica.
Successivamente all'adozione del presente Modello, per i nuovi rapporti di
collaborazione a qualsiasi titolo prestati, tutti coloro i quali entrano a contatto
con soci e tesserati, soprattutto se minori, dovranno presentare la suddetta
autodichiarazione al Responsabile safeguarding nominato dalla Società.
La mancata presentazione delle autodichiarazioni o la presentazione di
autodichiarazioni non idonee impedirà l’avvio di qualsivoglia rapporto
collaborativo.
Qualora il soggetto tenuto a tale autocertificazione acquisisca, in momento
successivo, la qualifica di indagato (se ne viene a conoscenza) o imputato in
un procedimento instaurato per reati afferenti all’ambito che qui rileva, ne dà
espressamente notizia e comunicazione al Responsabile safeguarding e
all’Organo amministrativo della Società.
La violazione di questo obbligo di informazione può comportare la risoluzione
del contratto di collaborazione.
In ogni caso, si prevede quale specifica procedura di selezione del personale
della Società un primo colloquio individuale, finalizzato a verificare le
competenze personali e tecniche.
In caso di esito positivo del colloquio, si prevede un periodo di affiancamento
tra il nuovo collaboratore e un collaboratore già inserito nello staff della
Società.
Ciò andrà, come detto, raccordato con la presentazione dell’autodichiarazione
relativa all’assenza di condanne e procedimenti penali in corso nei reati che
rilevano ai fini del presente Modello.
Le autodichiarazioni dovranno essere prodotte, con le sanzioni che derivano
dalla violazione di tale obbligo, anche da quei genitori e/o accompagnatori
volontari che entrano in contatto diretto in modo continuativo con tesserati
minorenni nello svolgimento dell’attività sportiva (ad esempio, in via non
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esaustiva, nell’affiancamento ad allenatori e dirigenti durante gli allenamenti o
durante il trasporto).
b. Uso degli spazi della Società
La Società dispone di una sede principale e di una serie di impianti secondari
di appoggio in cui vengono svolte le attività sportive e di formazione degli atleti.
L’accesso alle strutture della Società è permesso – oltre al personale tecnico,
amministrativo, direttivo e gli eventuali collaboratori e consulenti autorizzati –
solo ai soci e ai tesserati.
Per accedere ai locali e ai campi da gioco della Società, è necessario transitare
nei pressi della segreteria dove il personale, presente al momento
dell’apertura, verifica personalmente l’identità dei soggetti effettuandone il
riconoscimento.
Durante gli orari d’apertura l’accesso ai locali interni della Società può avvenire
anche da parte di soggetti esterni alle attività in corso.
Nella maggior parte dei casi, questi soggetti sono tesserati della Società o
genitori degli stessi, oppure ancora personale tecnico e/o collaboratori.
Tale accesso, solitamente, avviene per recuperare oggetti di proprietà lasciati
nei locali o, in via generale, per recarsi nel locale, adibito a magazzino, dove
sono conservate le mute da gara o l’attrezzatura sportiva necessaria
all’allenamento (ad esempio palloni, coni).
Il rischio che si ravvede è quello di un contatto tra il soggetto “esterno” che
può accedere e coloro che sono già presenti all’interno delle strutture per
svolgere le attività.
Tuttavia, la stessa collocazione del magazzino, separato dagli spogliatoi e dai
campi sportivi, riduce notevolmente il rischio di contatti. Inoltre, l’accesso agli
spazi interni delle strutture da parte di tali soggetti “esterni” viene verificato di
volta in volta dal personale di segreteria, che monitora l’accesso e acconsente
specificamente all’ingresso.
L’accesso ai locali viene permesso, inoltre, anche ai volontari, specificamente
autorizzati dalla Società, che contribuiscono alla pulizia degli spazi. Il rischio di
contatti diretti è molto marginale in quanto, questi soggetti, hanno accesso alle
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strutture della Società esclusivamente quando non sono presenti tesserati e/o
personale, ovvero prima e/o dopo le attività sportive.
c. Ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e
l’esposizione fisica
Presso le strutture in gestione o in uso dalla Società devono essere predisposte
tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
Gli spogliatoi dedicati ai tesserati sono suddivisi per categorie/squadre e non
sono comunicanti tra di loro, rendendo così adeguati gli spazi non solo al
momento degli allenamenti ma anche per gare e manifestazioni (di cui al punto
successivo); ciascun locale adibito a tal fine dispone di bagni singoli, che
possono essere chiusi a chiave, e docce, che sono comunicanti con gli spogliatoi
e collocate in una zona che garantisce la privacy degli atleti.
Durante le sessioni di allenamento è consentito l’accesso agli spogliatoi
esclusivamente ai tesserati e al personale della Società; non è consentito
l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non
previa autorizzazione da parte del personale tecnico, amministrativo o
dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza, nel caso in cui debbano
essere poste in essere attività che richiedono un aiuto specifico a tesserati e
atleti, soprattutto se minori, con disabilità o problematiche motorie o
intellettivo/relazionali e solo per il tempo strettamente necessario.
In ogni caso e in generale, gli accompagnatori autorizzati possono accedere al
locale degli spogliatoi solamente quando questo sia libero dalla presenza di altri
soci e/o tesserati e il loro intervento dev’essere comunque limitato nel tempo
e per singole attività che non comportano situazioni di disagio per gli altri
tesserati.
La Società può prevedere la presenza di almeno un dirigente all’interno dello
spogliatoio a tutela della sicurezza dei presenti durante il tempo di sosta dei
tesserati/atleti negli spogliatoi.
Si prevede che in presenza di minori che partecipano alle attività della Società,
il personale tecnico, amministrativo e direttivo e comunque tutto lo staff sia
tenuto a monitorare con ancora più attenzione il momento dei cambi/docce,
prevedendo ad esempio la presenza fissa di un dirigente/allenatore in questi
11
momenti, per evitare l’insorgere di situazioni inopportune e per intervenire in
caso di richiesta o necessità garantendo, in ogni caso, la privacy dei tesserati
specie in luoghi considerati particolarmente sensibili.
In caso di eventuale presenza di tesserate di sesso femminile, la Società
garantisce alle stesse l’utilizzo esclusivo di uno spazio separato, diverso da
quello degli atleti di sesso opposto, per collocare borsoni e oggetti personali
che verranno ritirati dalle atlete al termine dell’attività, prevedendo comunque
che le atlete arrivino già cambiate e non si facciano la doccia nelle strutture,
evitando così situazioni di pericolo date dal contatto, in situazioni particolari,
con persone di sesso maschile.
Al personale della Società, altresì, viene dedicato un apposito spazio, di solito
lo spogliatoio destinato all’arbitro, per il cambio, il bagno e la doccia, con
possibilità di chiudere a chiave mentre la stanza è occupata. Tale locale è
adiacente ma non comunicante con gli spogliatoi; il personale, dunque, è
sempre contattabile dagli atleti in caso di necessità e svolge una sorveglianza
attiva. La possibilità di chiudere a chiave tale spazio costituisce il protocollo di
prevenzione del rischio derivante da un uso condiviso della zona, di cui si dota
la Società ai fini del presente Modello.
Il medesimo protocollo legato agli spogliatoi qui descritto vige anche in caso di
svolgimento di manifestazioni ufficiali e non ufficiali, tornei e gare di ogni livello
gestite presso le strutture della Società durante le quali l’accesso è consentito,
ai soggetti non autorizzati, solo tramite previsione espressa.
d. Manifestazioni sportive di qualsiasi livello
La Società prevede libero accesso alle sedute di allenamento che sono svolte
principalmente all’aperto.
Il pubblico potrà assistere agli allenamenti rimanendo al di fuori del recinto di
gioco, negli appositi spazi assegnati, come le tribune; la distanza spaziale tra
la zona delle attività e la zona per gli spettatori assicura un rischio limitato di
contatti diretti tra soggetti esterni e tesserati/atleti.
In caso di contatti diretti, sarà compito del personale tecnico responsabile
intervenire ed evitare situazioni di rischio.
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Nello svolgimento delle attività la Società si impegna a garantire la presenza
di almeno due soggetti (allenatori e dirigenti/preparatore atletico/team
manager) durante le sessioni di allenamento, in modo tale da evitare che i
propri dirigenti e responsabili possano trascorrere del tempo soli con gli atleti,
in particolare se minori, impedendo la creazione di situazioni di disagio.
Tale previsione costituisce il protocollo di gestione del rischio in oggetto di cui
la Società si dota.
Si ritiene comunque che il rischio derivante da queste situazioni sia minimo e
ciò sia dovuto alla natura collegiale dell’attività sportiva svolta.
In ogni caso, è sempre presente nelle strutture in gestione alla Società il
personale di segreteria, che può intervenire in caso di necessità.
La Società prevede la presenza di almeno un responsabile che gestisca
l’avvicendamento di atleti di eventuali squadre/categorie diverse, anche di altre
associazioni e società sportive, al termine delle sedute di allenamento, che
possa valutare il verificarsi di situazioni di rischio potenzialmente pericolose e
possa intervenire in caso di urgenza o necessità.
Tutti i soggetti a cui questo Modello si riferisce – compresi pertanto genitori e,
in generale, accompagnatori – devono, durante le manifestazioni sportive
(ufficiali e non ufficiali), rispettare le disposizioni previste dal Codice di
Condotta allegato al presente Modello, rispettando i tesserati e i soci/associati
della società o associazione avversaria, sia presso le proprie strutture sia
quando l’attività sportiva viene svolta in trasferta.
La Società garantisce libero accesso anche alle manifestazioni sportive di
qualsiasi livello che si svolgono presso le proprie strutture.
Si riconosce nello svolgimento di queste attività la possibile creazione di
situazioni di rischio legate a comportamenti scorretti, intimidatori, minacciosi
o aggressivi da parte di genitori, accompagnatori e/o di soggetti esterni
presenti alla gara. Nello specifico, tale rischio viene individuato sia come
indirizzato agli atleti in campo, sia indirizzato ad altri soggetti che assistono
alla manifestazione.
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In merito a tale coefficiente di rischio, la Società prevede, quale proprio
protocollo di prevenzione, di valutare, a seconda del rischio concreto derivante
dalla specifica manifestazione sportiva, di mettere a disposizione presso le
tribune delle strutture da essa gestite degli avvisi che fanno riferimento al
Codice di Condotta e alle sanzioni applicabili in caso di violazione, garantendo
così la conoscibilità della disciplina vigente in caso di comportamenti rilevanti
ai fini del presente Modello.
Se necessario, quale protocollo di gestione, la Società si impegna a intervenire
in un primo momento tramite un proprio dirigente responsabile, individuato
preventivamente durante la preparazione della gara, per gestire la situazione,
con la possibilità specifica di allontanare il soggetto responsabile. In caso di
situazioni di maggiore gravità, il dirigente sarà tenuto a contattare le Forze
dell’Ordine per allontanare il soggetto pericoloso.
La Società prevede inoltre, quale protocollo interno già in uso, l’adozione di
sistemi per la separazione di tifoserie, inclusa la recinzione dell’area riservata
necessaria per lo svolgimento delle operazioni di pre-filtraggio, approvati da
parte delle Autorità competenti in materia di pubblica sicurezza.
Sebbene non sia previsto un servizio obbligatorio di stewarding, la Società
valuta la possibilità, in considerazione della tipologia dei tifosi “ultras”, in
occasione di incontri di partite considerate a rischio e/o nelle quali si prevede
un afflusso maggiore di tifosi ospiti, di ingaggiare un numero adeguato di
steward qualificati e predisporre, in caso di soggetti noti, un controllo maggiore
prima dell’ingresso allo stadio nella zona delle casse e dell'ingresso.
Questa situazione sarà valutata, esaminando la manifestazione specifica,
mediante una Riunione Tecnico Operativa tra la Società, la Polizia Locale e la
Questura di competenza.
La Società, inoltre, potrà valutare l’impiego di tagliandi elettronici con codice
QR-Code per favorire la valutazione dei soggetti in entrata alle manifestazioni.
Durante le manifestazioni sportive, la Società prevede che vigano gli stessi
protocolli stabiliti per gli allenamenti relativamente alla prevenzione delle
situazioni di rischio legate ai tesserati durante la preparazione della partita sul
terreno di gioco e nei contatti con le tribune.
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e. Trattamenti e prestazioni sanitarie
In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al
servizio di soccorso sanitario qualora necessario, in sede di allenamento
l’accesso al locale o spazio utilizzato come infermeria è consentito a un tecnico
o a un responsabile formato sui protocolli di primo soccorso, esclusivamente
per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della
persona offesa.
La Società si dota di un protocollo interno per la gestione del primo soccorso,
con lo scopo di evitare contatti diretti con il corpo del soggetto infortunato:
nello specifico, viene chiesto il consenso esplicito al contatto con il tesserato,
contatto che avviene in ogni caso solo per piccole ferite/escoriazioni e situazioni
facilmente gestibili dall’operatore sanitario. Il consenso esplicito deve essere
reiterato in caso di necessità. In caso di infortunio grave (ad esempio fratture
o lesioni) si prevede l’immediata richiesta di soccorso esterno.
La visita nel locale dell’infermeria si svolge sempre con porte semiaperte e
sotto la supervisione di personale autorizzato della Società.
Nel caso di tesserati minori, deve sempre essere prevista la possibilità di
effettuare la visita accompagnati da un genitore o accompagnatore delegato.
La Società collabora con un medico esterno dotato di P.IVA che, durante le
manifestazioni, su chiamata assiste i calciatori e partecipa alle attività della
Squadra.
Durante le manifestazioni ufficiali è sempre prevista la presenza di un mezzo
di soccorso (ambulanza), come previsto dal Regolamento F.I.G.C., che in caso
di infortunio è autorizzata a intervenire con le cure e i propri strumenti in
dotazione, coadiuvando, se necessario il personale tecnico della Società (ad
esempio fisioterapista, medico o altri collaboratori). In caso di infortunio grave
(ad esempio fratture e lesioni) gli operatori sanitari dell’ambulanza sono gli
unici soggetti autorizzati a prestare soccorso alla persona offesa.
Il medesimo protocollo viene attuato anche per le visite con il fisioterapista e
l’eventuale massaggiatore presenti presso le strutture in gestione alla Società;
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tali collaboratori visitano i tesserati su appuntamento richiesto dal soggetto
interessato, in una stanza specificamente adibita e attrezzata.
L’utilizzo di questo locale segue lo stesso protocollo previsto per il locale
dell’infermeria (porta semiaperta, presenza di personale, presenza
dell’eventuale genitore/accompagnatore).
Nel caso di presenza di soggetti minori che prendano parte all’attività sportiva,
è prevista la concessione di un’autorizzazione, verbale o scritta, da parte del
genitore/responsabile per effettuare la visita con il massaggiatore, con
specifica indicazione del tipo di controllo da effettuare e l’attività da svolgere.
f. Viaggi, trasferte e pernotti
Per le trasferte e gli spostamenti la Società adotta e si adegua alle previsioni
normative previste dal Regolamento F.I.G.C. redatto ogni stagione sportiva.
La Società dispone, per le gare del fine settimana e gli allenamenti, di pulmini
che accompagnano gli atleti ai luoghi di ritrovo dalle proprie abitazioni, e
ritorno, con autista dedicato.
Tali pulmini potranno essere altresì utilizzati anche per gli spostamenti in caso
di eventuali ritiri precampionato.
Per quanto riguarda le trasferte della squadra, qualora venissero considerate a
rischio, la Società potrà valutare l’utilizzo di un unico pullman.
Per poter usufruire del servizio di trasporto, ogni soggetto, al fine di garantire
una situazione di tranquillità per tutti, ha l’obbligo di comportarsi in modo
consono rispettando gli altri tesserati, il conducente, il Codice di Condotta e il
Codice Etico della Società.
In ogni caso, se si verificano comportamenti rilevanti ai fini del presente
Modello, la Società si riserva di sospendere dall’utilizzo del pulmino e, in caso
di gravi condotte, di far decadere dal diritto di usufruire del servizio il soggetto
responsabile.
Gli adulti accompagnatori e i volontari sono responsabili della sicurezza e del
benessere dei tesserati dal momento in cui vengono affidati loro fino al ritorno
a casa; a carico dei genitori-accompagnatori sorge un obbligo di custodia.
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Si ricorda la previsione di cui al n. 1) del presente articolo, secondo cui il
personale volontario o il genitore che si fa carico, in modo continuativo, di
trasportare i tesserati presso i luoghi delle attività o che in generale ha diverse
occasioni di contatto con gli stessi, deve presentare un’autodichiarazione
relativa all’assenza di precedenti penali e carichi pendenti.
La Società, tramite il personale autorizzato, si impegna ad accertare che gli
eventuali minori che partecipino alle attività lascino l'impianto sportivo dove si
svolgono gli allenamenti e le manifestazioni sportive accompagnati da un
proprio genitore o da una persona autorizzata, oppure acquisiscono specifica
autorizzazione per effettuare gli spostamenti in autonomia o utilizzare il
pulmino della Società per rientrare.
I tesserati e tutti i partecipanti a qualsiasi titolo e ruolo alla Società devono
assumere un comportamento conson